Sentenza: non presentare la domanda di assegni familiari tramite la casella di posta elettronica dell'avvocato
La trasmissione di una domanda di assegni familiari all'ufficio assegni familiari tramite la casella di posta elettronica dell'avvocato non è consentita, secondo una sentenza del Tribunale finanziario dell'Assia. Come annunciato dal tribunale in una sentenza pubblicata lunedì, un avvocato che aveva presentato all'Ufficio per gli assegni familiari le domande di assegni familiari per i suoi due figli con una cosiddetta firma elettronica qualificata attraverso la sua casella di posta elettronica, aveva presentato un reclamo nella controversia legale (caso n. 9 K 39/23).
La controversia verteva sulla possibilità di sostituire la firma autografa richiesta con la firma elettronica proveniente dalla casella di posta elettronica dell'avvocato. Il tribunale ha respinto il reclamo.
Secondo il tribunale, una domanda scritta richiede un documento firmato a mano, per cui è sufficiente la trasmissione all'ufficio per gli assegni familiari via fax o via computer. Il desiderio dell'avvocato di poter presentare la domanda di assegni familiari per via elettronica attraverso la casella di posta elettronica dell'avvocato creerebbe un tipo speciale di domanda, favorendo così un gruppo professionale - in questo caso la professione legale - in questioni private.
Secondo le informazioni fornite, un ricorso contro la sentenza è già pendente presso il Tribunale fiscale federale (III R 15/23).
Fontewww.dpa.com